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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
  SERVIZI EROGATi
 

Carta dei servizi e standard di qualità
Art. 32, c. 1 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Class Action
Pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 198/2009 art. 1, comma 2, art. 4, commi 2 e 6, della seguente documentazione:
1) notizie di ricorsi in giudizio proposti dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio (la Class action);
2) sentenze di definizione dei giudizi;
3) misure adottate in ottemperanza alla sentenza.
 
Non risulta che siano state proposte contro l’Accademia azioni collettive in senso tecnico, come previsto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 198/2009. Di conseguenza non esistono dati relativi a sentenze né a misure di ottemperanza alle sentenze stesse.

Costi contabilizzati
Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo.

Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.

Liste di attesa
Art. 41, c. 6– Trasparenza del servizio sanitario nazionale
6. Gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario sono tenuti ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata «Liste di attesa», i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.
L’Accademia non è sottoposta alla pubblicazione di questo dato di cui al D. Lgs. 33/2013.

Servizi in rete
Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall’art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all’utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.