|
Sistema di misurazione e valutazione della performance
Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (SMVP) ha ad oggetto la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e della performance individuale e, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, contiene le modalità e i tempi con cui l’amministrazione:
– gestisce il ciclo di gestione della performance;
– definisce gli obiettivi e gli indicatori;
– effettua il monitoraggio della performance.
Piano della performance
Art.10, comma 8 lett.b) D.Lgs.33/2013 (“il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150”)
1. Al fine di assicurare la qualita', comprensibilita' ed attendibilita' dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche ((redigono e pubblicano sul sito
istituzionale ogni anno)):
a) entro il 31 gennaio, ((il Piano della performance, documento programmatico triennale, che e' definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici
dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma
2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b),)) e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonche' gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;
b) ((entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che e' approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e)) che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.
((1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), puo' essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.))
((1-ter. Il Piano della performance di cui al comma 1, lettera a), e' predisposto a seguito della presentazione alle Camere del documento di economia e finanza, di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Piano delle performance e' adottato non oltre il termine di cui al comma 1, lettera a), in coerenza con le note integrative al bilancio di previsione di cui all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o con il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.))
2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MAGGIO 2016, N. 105.
5. In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. ((Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.))
Relazione sulla performance
D.Lgs. 33/2013 – Articolo 10, comma 8, lettera b – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: “Amministrazione trasparente” di cui all’articolo 9:
b) il Piano e la Relazione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Ammontare complessivo dei premi
in fase di aggiornamento
Dati relativi ai premi
in fase di aggiornamento
|